Del triplice diritto.
Con triplice diritto, secondochè tutti sanno, si regge il matrimonio, col diritto naturale, col diritto divino positivo, e col diritto umano ecclesiastico o civile. Quinci la nota distinzione tra il matrimonio legittimo che secondo la legge naturale e civile si contrae, e il matrimonio rato che proprio è dei credenti i quali si congiungono nella fede della potenza, nella speranza delle promessioni di Cristo, e nella carità dello spirito consolatore.
Quantunque sia l’uomo per sua natura compagnevole e nasca in fatto parte della società, sono contuttociò alcuni diritti cotanto intrinseci agli essere ragionevoli, che ben si possono concepire preesistenti alla società, senza la quale sussisterebbero di per sé. Tali sono tutti i diritti che chiamano connaturali e si comprendono sotto il nome di personalità, d’individualità, d’autonomia.